
Finalmente una sentenza di un giudice che prova l’illegittimità del green pass
10-01-2023
“L’obbligo era incostituzionale”. Finalmente è scritto in una sentenza di tribunale. Eccola
L’obbligo vaccinale e il Green pass si pongono in palese contraddizione con i principi costituzionali. E stavolta a dirlo non sono pericolosi No Vax, ma una sentenza di tribunale. Anche noi lo abbiamo sostenuto più volte, e forse ora qualcosa si muove persino sul fronte della Magistratura, per lo più silente in questi quasi tre anni di psicodramma pandemico: la buona notizia arriva da Chiavari, comune della città metropolitana di Genova, e precisamente dal giudice di pace Cristina Grassone, che ha dichiarato “illegittima, nulla e annullabile” l’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Genova. I fatti risalgono al 19 febbraio 2022, allorché Davide Felletti, rifiutatosi di mostrare il Green pass rafforzato mentre era in un locale di Sestri Levante, si vide comminato il verbale dalla polizia municipale e una sanzione amministrativa di 400 euro.
La difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Marco Mori, ha fatto appello alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la cosiddetta Carta di Nizza del 2000 (ratificata, l’anno seguente, dal governo italiano): l’obbligatorietà della vaccinazione per l’accesso al servizio di ristorazione di un locale aperto – si legge nelle motivazioni della sentenza – si pone “in evidente contrasto con il principio sancito nella Carta”. Parliamo del Diritto all’integrità della persona, sancito all’articolo 3, che prevede che nell’ambito dei trattamenti sanitari debbano essere in particolare rispettati il consenso “libero e informato” della persona interessata. Di fatto si ammette quel che diciamo da oltre due anni: il Green pass, oltre che un efficace strumento del controllo sociale, estorceva il consenso alla vaccinazione; minava le libertà individuali.
L’avvocato Mori ha altresì richiamato il considerando numero 36 del Regolamento comunitario numero 953 del 2021, che vieta la discriminazione di chi abbia scelto liberamente di non aderire alla campagna vaccinale. Ci rincuora particolarmente che l’illegittimità costituzionale dell’imposizione vaccinale venga riconosciuta in un’aula di tribunale come “meritevole di accoglimento”
Il giudice di pace ha disapplicato la normativa richiamata nel verbale di accertamento. L’augurio è che questo precedente
venga considerato anche in futuro e che faccia giurisprudenza.
08-01-2023
Covid: il tribunale di Milano dichiara illegittimi i Dpcm restrittivi della libertà personale
Il giudice di Milano, Sofia Fioretta, ha emesso una sentenza – l’ultima di una lunga serie – relativa alle misure restrittive della libertà personale durante il periodo pandemico, che etichetta indirettamente come illegittimi i Dpcm varati dal governo Conte prima e da quello Draghi dopo. La sentenza ha assolto, infatti, un trentottenne accusato di aver violato le disposizioni pandemiche e di falso ideologico e per il quale la Procura aveva chiesto due mesi di arresto e 350 euro di ammenda. L’uomo il 15 gennaio 2022, quando era in vigore il green pass, viaggiava sul treno Milano Bari senza la certificazione verde né la prova di un tampone negativo ed è quindi stato fatto scendere dal treno. Tre giorni prima era risultato positivo, ma asintomatico, a un tampone e, in base agli allora regolamenti, avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di quarantena. A distanza di quasi un anno dall’accaduto, il tribunale di Milano ha dato ragione all’imputato in quanto «limitare la libertà con obblighi indifferenziati viola la Carta costituzionale e quindi «il fatto non sussiste».
Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, ma secondo le anticipazioni pubblicate dal Corriere della Sera, sono tre le ragioni con cui la giudice ha motivato la sentenza: la prima è quella per cui la condotta del passeggero «appare del tutto priva del requisito della necessaria offensività», poiché l’imputato non sarebbe stato «in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone». Il trentottenne, infatti, era risultato del tutto asintomatico al momento del controllo e negativo a un test in farmacia solo due ore dopo. La seconda ragione è che – anche se l’accusato tre giorni prima era risultato positivo – la presunta contravvenzione avrebbe dovuto presupporre non un ordine generalizzato, ma “ad personam”, ossia «rivolto a un determinato destinatario di un provvedimento amministrativo (ad esempio attraverso un sms dell’Azienda sanitaria di competenza) con il quale, verificata la positività a seguito del test, egli fosse stato sottoposto alla quarantena». Al contrario, se per considerare reato la condotta dell’imputato si ritenesse «sufficiente la semplice violazione dell’obbligo di quarantena contenuto nel provvedimento generale e astratto emesso dal governo», esso consisterebbe allora «nella violazione di una del tutto illegittima limitazione della libertà personale» e quindi «sarebbe incostituzionale per violazione del principio di riserva di giurisdizione». Solo l’Autorità Giudiziaria, infatti, può emettere un provvedimento che limiti la libertà personale con un provvedimento “ad personam”, non generalizzato, violando diversamente l’articolo 13 della Costituzione. Per questi motivi, la giudice ha concluso che «un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale, sicché può essere disapplicato e la sua violazione non può integrare ipotesi di reato».
La sentenza in questione, così come molte altre simili degli ultimi mesi, mostra come le ragioni che hanno sostenuto l’intero impianto di restrizioni pandemiche si siano rivelate inesatte dal punto di vista giuridico, piano che si aggiunge alla fallacia ormai acclarata anche di quello scientifico: è ormai assodato, infatti che i vaccini non bloccano la trasmissione dell’infezione e che quindi il contagio può avvenire nello stesso modo e nella stessa misura anche tra vaccinati. Tuttavia, le sentenze che sgretolano l’utilità e la legittimità dei Dpcm non vengono portate alla luce dai principali organi di stampa nazionali se non confinate in oscuri trafiletti, rimanendo nascoste e divulgate principalmente dalla stampa indipendente, così che il grande pubblico rimanga prevalentemente all’oscuro dell’illiceità dell’intera architettura costruita durante il “periodo pandemico”. L’avvocato del trentottenne accusato, Francesca Turchietti, ha detto che l’assoluzione «non era affatto scontata». Tuttavia, ha anche messo in luce come «Gli argomenti giuridici a favore di questa assoluzione erano molti forti: tutta la disciplina della quarantene e le norme che disciplinano le violazioni si espongono a seri dubbi di legittimità costituzionale».
14-07-2022
IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO LE SOSPENSIONI DEGLI PSICOLOGI NON VACCINATI DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Il Tribunale Ordinario di Firenze presieduto dal Giudice Susanna Zanda ha sospeso il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars-Cov-2, autorizzando l’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.
La ricorrente era stata sospesa dall’esercizio della professione di psicologa con provvedimento assunto dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologici della Toscana in data 19.10.2021, per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 art. 4 convertito in legge n. 76/2021[1].
Le motivazioni sono molto interessanti, in riferimento alla sospensione dei diritti individuali conseguenti alla tragica gestione dell’”emergenza” COVID19 da parte dei recenti governi italiani.
Si è infatti rilevato che la sospensione dall’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno;
La libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all’art. 4 Cost, viene di fatto inammissibilmente “concesso” dall’Ordine di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars-Cov-2, in base al DL 44/21;
Il decreto legge convertito in legge si proponeva lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario; ma, secondo la sentenza, questo scopo si è rilevato irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo.
I report di Aifa sia coevi alla sospensione della dottoressa che di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di Euromomo[2] ed Eudravigilance[3], riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi.
L’art. 32 comma 2 Cost non è applicabile in questo caso, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività. L’art. 32 cost. all’interno della carta costituzionale non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato.
In questo caso il consenso informato non è ipotizzabile perchè i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è coperto da segreto industriale e, incomprensibilmente, da segreto “militare”. Dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi.
Il provvedimento di sospensione ha rappresentanto un’innegabile discriminazione della dott.ssa rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus.
L’art. 32 Cost e le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITA’, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione.
Poiché che il consenso deve essere libero e informato è diritto legittimo della la dottoressa non sottoscriverlo e rifiutare l’inoculazione.
Si riconosce che l’obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 cost, che, ponendo al centro “la persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato.
L’ordinamento legislativi e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2.
Si conclude che non si può essere costretti, per potersi sostentare, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali invasivi, in grado di insinuarsi nel DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti non prevedibili per la propria vita e salute.
Del resto è ormai noto che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio.
Si riconosce che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale.
Si citano a rafforzo del diritto al Lavoro e del diritto a non vaccinarsi, altre importanti sentenze di revoca delle sospensioni dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale: Tribunale di Padova del 28.4.22[4]; Tribunale di Sassari del 9.6.22[5]; Tribunale di Velletri 14.12.2021[6]; TAR Lombardia 26..4.2022[7]; Tribunale di Roma del 14.6.22, TAR Lombardia[8] con l’ordinanza n. 1397 del 16 giugno 2022 e varie sentenze di Tar Piemonte e del Tar Roma su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti.
IlTAR della Lombardia ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione afferente la sospensione della retribuzione per violazione dell’obbligo vaccinale. Il Tribunale regionale lombardo ha osservato che la privazione di ogni forma di sostentamento economico durante il periodo di sospensione dal servizio ha determinato un ingiustificato peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dipendenti, sia in ragione della proroga ex lege dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, sia per via dell’abrogazione dell’obbligo condizionato del datore di lavoro di adibire il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale a mansioni diverse, anche inferiori e comunque prive di rischi di contagio, con attribuzione del relativo trattamento economico.
Le motivazioni di queste sentenze rafforzano le posizioni assunte da European Consumers fin dall’inizio dell’emergenza, in particolare, in riferimento alla gestione del Green Pass[9], del SuperGreenPass[10] e all’obbligo di vaccinazione per i sanitari, il personale scolastico e gli ultra-50enni[11] con gravi rischi per la salute individuale[12] e collettiva[13].
13-05-2022
DANNI COLLATERALI: “IN ATTO PROCEDIMENTI LEGALI SU EFFETTI AVVERSI E ESENZIONI” AVV. VENERANDI
17-04-2022
“MAGISTRATI DEVONO SVEGLIARSI”, AVV. HOLZEISEN LANCIA L’ATTACCO “DENUNCE IGNORATE SU VACCINO”
05-03-2022
ALLO SCOPERTO LE GRAVI FALLE DEL CONSENSO INFORMATO ▷ AVV. HOLZEISEN: “OMESSA PRESCRIZIONE MEDICA”
19-02-2022
Avv. Giovani Calapaj
Avvocati Liberi
Il giudice Lina Manuali del Tribunale Penale di Pisa, con la sentenza del 17.2.22, conferma il tracciato di altre pronunce similari che fa strame dei DPCM pandemici, sin da quello dell’8.3.20 con cui si è data la stura alla prassi governativa del “lockdown” ed alle gravissime limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Non è di poco conto notare come lo stesso giudice si fosse già espresso sul punto con un’altra pronuncia del 17.3.21 che proscioglieva con formula piena due imputati rei di non aver rispettato il c.d. “coprifuoco”, disapplicando il DPCM per manifesta illegittimità in quanto ritenuto «provvedimento non legalmente dato dall’Autorità».
Il Tribunale ha evidenziato come «l’Ordinamento Costituzionale Italiano, non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.» osservando che «l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti […] onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri».
Il Giudice, dopo aver ampiamente trattato del nuovo “diritto tiranno” che, trovando forza nello stato emergenziale, si è imposto prepotente a scapito degli altri, è giunto alla ineccepibile conclusione: «la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare Io stato di emergenza per rischio sanitario».
Il tribunale infligge un duro colpo anche alle successive proroghe dello “stato di emergenza” che, anche a voler ricondurlo nell’alveo del D.lgs. n.1/2018 (il c.d. testo unico della Protezione Civile), è ormai scaduto sia per la decorrenza dei termini il 31 luglio 2021, sia per il venir meno dei presupposti di temporaneità e di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge di cui all’art. 77 Cost., osservando acutamente che «a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti dello Stato – è una contraddizione in termini, in quanto “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali».
La sentenza è articolata, e le questioni giuridiche rilevanti sono ben argomentate, fino alla logica conclusione che conviene leggere nella sua interezza:
«Con il susseguirsi di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sul diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione”.
Sembra assurdo dover affermare ciò che è ovvio, ma in questi tempi in cui la paura e l’irrazionalità fanno tessere ai più le lodi sperticate dei vestiti nuovi del sovrano, si levano sempre più voci che gridano “il re è nudo!”
Qui il pdf della sentenza
http://avvocatiliberi.legal/wp-content/uploads/2022/02/TRIBUNALE-PISA-1842-21-DEL-17.2.22-1.pdf
15-02-2022
Alcune linnee guida su come opporsi alle norme sull’obbligo vaccinale
10-02-2022
In questo articolo vengono spiegate tutte le ragioni di incostituzionalità e violazione di leggi nel caso in cui venga impedita l’attività sportiva ai minori
06-02-2022
04-02-2022
Pubblichiamo l’eccezionale denuncia dell’avv.to Musso, contenente tutte le violazioni costituzionali e penali perpretate dal governo italiano, in particolare dai premier Conte e Draghi col ministro Speranza. A seguito di questa denuncia l’avv.to Musso si è ritrovato ad essere denunciato dalla Digos. DA ASCOLTARE INTEGRALMENTE!!!!
04-02-2022
Titolari e datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di green pass. Ecco l’interpretazione definitiva delle norme.
03-02-2022
Come comportarsi quando arriveranno a tutti gli over 50 la prima e poi la seconda raccomandata, con la multa di 100 euro? E’ utile opporsi? Come farlo? Attenzione: su Internet gira il consiglio di non ritirare le raccomandate: E’ SBAGLIATO! Guardate il video per i dettagli.
27-01-2022
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217379238672370&id=1816187442&scmts=scwspsdd
Questo video spiega, che classificare i pazienti negli ospedali con altre patologie in pazienti malati di covid 19, sia un affare per i dirigenti di queste strutture . Un pazzesco spreco di denaro pubblico a quale fine?
25-01-2022
In questo video l’avv.to Fusillo spiega come il titolare di un’attivita’ non sia soggetto al green pass e quindi alla vaccinazione.
25-01-2022
Gli aspetti legali per il ricorso contro la multa di 100 euro per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale agli over 50

01-01-2022
Una sintesi dei principali aspetti legali per contrastare l’obbligatorietà dei vaccini.

Qui sotto un’altra risposta

Capito quindi???
30-12-2021
Finalmente una bella notizia sul piano giudiziario. E’ fondamentale che la magistratura faccia valere il suo ruolo di contro-potere dello stato, e non di potere soggiogato al governo.
23-12-2021
Ricordiamolo per non dimenticare
Basta leggere i 10 punti della sentenza per capire che li hanno violati fin dal punto n.1
Il Codice di Norimberga nasce dalle carte dei processi che si svolsero al termine della seconda guerra mondiale nell’omonima città tedesca, in particolare da quelle del cosiddetto “Processo ai dottori” contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni disumane contro innocenti in numerosi campi di sterminio tra cui quelli di Auschwitz e Birkenau. Su di esso si basa il Comitato Etico, ovvero quell’organismo indipendente che si occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione. Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici. Consiste di 10 punti:
Il consenso volontario è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona interessata debba avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l’inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio, tali da permettere una decisione consapevole e ragionata. Questo ultimo elemento fa si che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione. Il dovere e la responsabilità di accertare la bontà del consenso rimane in capo alla persona che avvia o dirige la sperimentazione. Questo è un dovere personale ed una responsabilità che non possono essere delegate impunemente. Dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società; la natura dell’esperimento non dovrà essere né casuale, né senza scopo. Ci dovrà essere una pianificazione dell’esperimento sulla base degli esperimenti in fase preclinica in vivo, e sulla base della conoscenza approfondita della malattia L’esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria. Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte. Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe risolvere. Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte. L’esperimento potrà essere condotto solo da persone scientificamente adeguate e qualificate, con il più alto grado di attenzione verso la sperimentazione e l’essere umano. Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo. Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.
23-12-2021
19-12-2021
Sempre più giudici ordinano il reintegro nel posto di lavoro del personale sanitario sospeso per non essersi vaccinato. Il testo della sentenza letto nel video.
10-12-2021
In questo video vengono discussi gli aspetti legali collegati alla sottoscrizione del consenso informato al momento della vaccinazione.
01-12-2021
In questo ottimo articolo viene spiegato come sia sempre possibile richiedere un indennizzo per danni da vaccino, a case farmaceutiche e operatori sanitari, nonostante la sottoscrizione del modulo di consenso informato.
22-11-2021
Riapre la tortelleria di Rosanna, l’intrepida donna che ha lottato contro i Dpcm che imponevano le chiusure delle attivita’ economiche. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata chiusura non comporta alcun reato penale e quindi non e’ applicabile il sequestro. Qualcosa inizia a muoversi anche a livello della piu’ alta magistratura. Coraggio e andiamo avanti nel chiedere il rispetto dei nostri diritti.
22-11-2021
Perche’ il vaccino non puo’ essere obbligatorio: una chiara e semplice spiegazione
01-11-2021
Video in lingua inglese sottotitolato in italiano
Europarlamentari contro il Green Pass: conferenza stampa in opposizione al clima repressivo europeo
Francesca Donato, (Italia) Cristian Terhes (Romania), Vilibor Sincic (croazia) Christine Anderson (germania), continua la denuncia sul carattere discriminatorio del Green pass introdotto dal governo italiano e da altri governi europei che di fatto cancella i diritti umani fondamentali.
19-10-2021
L’europarlamentare Francesca Donato denuncia a Strasburgo i diritti umani violati con il green pass in Italia.
07-10-2021
Un breve ma molto profondo commento agli aspetti di incostituzionalita’ del green pass
Il professor Ugo Mattei è intervenuto presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato in merito al decreto che estende il lasciapassare verde a tutti i lavoratori. Il giurista si è soffermato in particolar modo su quello che ha definito una “bestemmia costituzionale: l’utilizzo del diritto al lavoro come arma sanzionatoria, laddove la Repubblica avrebbe il dovere di trovare lavoro ai cittadini, non di farglielo perdere“. Il giurista ha poi espresso forti critiche per uno stato di emergenza che sta snaturando le istituzioni democratiche italiane: “un’emergenza che si protrae da due anni non è più un’emergenza, diventa uno stato dell’arte delle nostre istituzioni giuridiche“. Infine si è rivolto ai senatori invitandoli a votare contro la conversione in legge del decreto o quantomeno a modificarlo per eliminare tutti gli aspetti discriminatori che contraddicono l’articolo 3 della Costituzione.
04-10-2021
Un avvocato spiega come sia possibile, nel completo rispetto della legge, bloccare il Paese a partire dal 15 ottobre. Gli scioperi infatti devono seguire determinate regolamentazioni ma grazie alla norma sul green pass, un lavoratore puo’ presentarsi al lavoro, non esibire il green pass (anche se lo possedesse in realta’) e il datore di lavoro non puo’ farlo lavorare e allo stesso tempo non puo’ per legge licenziarlo. Il lavoratore rischia solo la retribuzione per un po’ di tempo. E’ un’occasione unica da sfruttare per bloccare il Paese e chiedere il ritiro delle norme sul green pass.
25-09-2021
Pollaccio: Paragone propone un’interessante lettera di diffida al datore di lavoro privato o al dirigente di un’amministrazione pubblica, quando vi e’ l’obbligo del green pass per entrare nell’ambiente di lavoro,in cui si di richiedere il tampone a tutti i lavoratori, a spese del datore di lavoro, compresi quelli che hanno il green pass per effetto della vaccinazione, in quanto solo il tampone puo’ garantire la sicurezza nell’ambiente di lavoro. In mancanza, vi sara’ la responsabilita’ per eventuali effetti sulla salute legati al covid. In questo modo si va a contrastare la politica di vaccinazione obbligatoria camuffata da green pass portata avanti dal governo. Una interessante iniziativa.
21-09-2021
L’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale, secondo la normativa vigente.
Il Tribunale di Milano dichiara illegittima la sospensione senza stipendio degli OSS
21-09-2021
GREEN PASS & ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E PROCEDURALE
Il prof. Beniamino Deidda direttore della Scuola Superiore di Magistratura:
<<In questo Paese tutti ignorano la legge. “O ti vaccinano o ti licenziano” è un reato di estorsione ai sensi dell’articolo 629 CODICE PENALE.
Il corpo umano e la Salute Personale NON SONO SACRIFICABILI per la Tutela della Salute PUBBLICA.
C’è una sentenza al riguardo: Corte Costituzionale – Sentenza 308/1990: “Non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività”.
Ciò significa che il diritto individuale alla salute è sempre salvo, anche a fronte della interesse collettivo GENERALE.
Norimberga 1945:
“La somministrazione di farmaci (i vaccini sono) contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità”.
Oviedo 2000:
“Un trattamento sanitario (come il vaccino) può essere praticato solo se l’interessato ha dato il suo consenso libero e informato”.
Art. 32 della Costituzione, “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento medico se non per disposizione di legge. La legge non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Tribunale di Roma, sez. 6 civile, con ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 dichiara:
– ILLEGITIMI TUTTI I DPCM dal 31-01-2020;
– illegittimo di metodo e I merito tale stato di emergenza;
– nulli TUTTI gli atti da essi derivanti!.
Il green PASS in Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 2021.
Si rappresenta che il decreto legge del 18 maggio 2021 n.65, istitutivo tra l’altro del green pass per le cerimonie civili, non è stato convertito in legge nei termini previsti. In questi casi il decreto legge decade con efficacia retroattiva.
Si sappia che la legge proibisce che vengano rinnovate le norme di un DL non convertito.
Questo, infatti, ce lo spiega molto chiaramente la Legge 400/88.
LA LEGGE NON C’È E NON POSSONO ATTUARE NESSUNA SANZIONE>>
CONCLUSIONE:
Cercano di mentire finché possono, ma la verità sta emergendo ed il popolo è sempre più consapevole!
18-09-2021
Alleghiamo una guida completa per sottoscrivere digitalmente il referendum contro l’abolizione del green pass.
08-09-2021
Il presidente Sergio Mattarella querelato per il discorso fatto fatto il 5 settembre 2021 presso l’università di Pavia.
<<Quest’oggi (7 settembre 2021) intorno alle ore 14, i fratelli Marco ed Andrea Zuccaro hanno depositato presso la Questura di Mesagne (Brindisi), con destinazione presso la Procura di Brindisi, una querela nei confronti di Sergio Mattarella>>.
Vaccini: due giuristi querelano Mattarella per “incitamento all’odio”

Due giuristi hanno diffuso la notizia di aver querelato il presidente della Repubblica: “Invito a un’azione pacifica e simbolica presso le Procure”.
Quest’oggi, intorno alle ore 14, i fratelli Marco ed Andrea Zuccaro hanno depositato presso la Questura di Mesagne (Brindisi), con destinazione presso la Procura di Brindisi, una querela nei confronti di Sergio Mattarella. Il desiderio dei due giuristi è quello di invitare tutti i cittadini italiani a procedere nella stessa maniera presso tutte le procure della Repubblica, così da lanciare una azione simbolica che possa giungere all’attenzione delle autorità politiche. “Dopodiché, se tra le varie procure italiane riuscissimo a trovare finanche un solo magistrato desideroso di analizzare con serietà la questione da noi sollevata, ne saremmo ben lieti”, è quanto si legge in un comunicato apparso sui social. “Il testo della querela è riportato di seguito affinché chiunque possa farne uso presso le sedi competenti. Il nostro gesto non deve essere interpretato come un attacco nei confronti dell’attuale Capo dello Stato. Al contrario, abbiamo agito nell’esclusivo interesse della Repubblica e della Presidenza della Repubblica, e domandiamo alla magistratura di tutelare avverso ogni tipo di illecito la massima carica istituzionale, la Costituzione e il popolo italiano”.
“Sicuri che molti coglieranno lo spirito con il quale abbiamo presentato la nostra richiesta, ci appelliamo al popolo libero e agli amanti della giustizia affinché questa nostra azione sia imitata in tutta la Nazione, come risposta pacifica all’istituzionalizzazione dell’attuale clima d’odio e alle discriminazioni di Stato. Uniamo lì dove altri vorrebbero dividere, ottemperando ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la nostra Costituzione impone a tutta la popolazione italiana”.
Di seguito il testo della querela a firma di Marco Zuccaro e Andrea Zuccaro:
Querela nei confronti di Sergio Mattarella, noto Presidente della Repubblica, per incitamento all’odio.
Il giorno 5 settembre 2021 Sergio Mattarella, intervenendo nel corso dell’evento di apertura dell’anno accademico presso l’Università di Pavia, esprimeva gravissime considerazioni nei confronti di milioni di cittadini italiani, come di seguito riportato:
“Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi – naturalmente con l’eccezione di coloro che non possono farlo per salute – e comunque di svolgere una vita normale, frequentando luoghi di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunziare a prospettive di normalità di vita, […] alla possibilità di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita”.
L’intervento è notorio e ha goduto di ampia risonanza mediatica, sicché pare superfluo produrre elementi di prova. Ad ogni modo, a titolo di esempio valgano le seguenti testimonianze:
- la testimonianza scritta contenuta nel seguente articolo Ansa: https://www.ansa.it/…/mattarella-sottrarsi-al-vaccino…
- la testimonianza video pubblicata sul sito Youtube dal quotidiano La Repubblica: https://youtu.be/zjDWW9PyBbU
In qualità di giuristi, sempre ricordando l’importanza degli argomenti che hanno ispirato le nostre tesi di laurea (il costituzionalismo per Marco Zuccaro; il diritto costituzionale e la figura del Presidente del Repubblica per Andrea Zuccaro), troviamo semplicemente inaccettabili le parole espresse da Sergio Mattarella, e crediamo che esse abbiano prodotto un danno nei nostri confronti (da ciò la natura di questo atto, che presentiamo non a caso come querela). Quasi superfluo, poi, è dire che questo suo intervento sembra voler quasi istituzionalizzare definitivamente il clima d’odio e di divisione sociale già creatosi (a causa del comportamento dei media e degli stessi attori istituzionali) tra i cittadini italiani.
Peraltro, vista l’insussistenza di un obbligo giuridico di “vaccinazione” anti covid-19 in capo alla popolazione italiana, è lapalissiano che l’ordinamento giuridico, allo stato attuale, tuteli senz’altro la scelta di non vaccinarsi e la posizione di chiunque, come da Regolamento europeo 953/2021, non possa o non voglia procedere con detto trattamento, il quale – lo ricordiamo – non gode dell’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco, essendo stato autorizzato mediante una procedura sottoposta a condizioni di vario genere (si citano: la presentazione, nel corso dei prossimi anni, di ulteriori studi sull’efficacia e sulla sicurezza di questi farmaci; l’attuale impossibilità – vera o presunta che sia – di trattare efficacemente la malattia Covid-19 con farmaci già approvati).
In difesa dei nostri diritti e in rappresentanza di milioni di cittadini italiani che non hanno fatto altro che assumere una posizione legittima, stante l’impossibilità di introdurre, all’interno dell’ordinamento italiano, una presunzione legale di pericolosità sociale in capo a soggetti sani, non contagiosi e non pericolosi per il prossimo, desideriamo muovere formale querela nei confronti di Sergio Mattarella e richiediamo all’autorità giudiziaria di verificare quanto segue:
- l’intervento del Presidente della Repubblica presso l’Università di Pavia esula dall’esercizio delle Sue funzioni ex art. 87 della Costituzione, sicché egli può essere perseguito per reati comuni al pari di ogni altro cittadino italiano;
- l’intervento del Presidente della Repubblica configura la violazione degli articoli 3, 32 e 54 della Costituzione nonché dell’articolo 604-bis del Codice Penale nella parte in cui il suo discorso propaganda un’idea di superiorità etica e morale di una certa categoria di persone (i cittadini italiani “vaccinati”) ai danni di un’altra categoria di persone (i cittadini italiani “non vaccinati”), ovvero nella parte in cui esso istiga alla discriminazione di chi, compiendo una legittima scelta, viene ora parificato – per bocca dello stesso Sergio Mattarella – a un potenziale assassino, qualcuno che “invoca la libertà per ottenere la licenza di mettere a rischio la salute e – in qualche caso – la vita degli altri”.
Riteniamo che il Presidente Mattarella abbia travalicato l’esercizio della libertà di parola ex art. 21 della Costituzione, e crediamo fermamente che vi sia differenza tra la mera espressione di un biasimo e la criminalizzazione di persone innocenti tutelate dalla Costituzione e dall’ordinamento. Ciò vale a maggior ragione se si considera che quanto affermato dal Presidente non corrisponde al vero, non trova riscontro scientifico né può vantare prove a suo sostegno. La comunità accademica e medico-scientifica non ha mai dimostrato che una persona “non vaccinata” contro il Covid-19 sia più contagiosa di una persona “vaccinata” contro il Covid-19; semmai, iniziano a formarsi evidenze empiriche che procedono giusto in senso opposto, per le quali anche il virologo più rinomato al mondo, il Professor Anthony Fauci, ha parlato di “individui vaccinati” e “individui non vaccinati” come portatori della stessa carica virale. Inoltre, ci sembra opportuno ricordare che il dovere civico di contribuire alla tutela della salute pubblica si attua, per volontà dello stesso legislatore, non già con la vaccinazione, bensì con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché con il rispetto delle misure di igiene e di precauzione.
Pensiamo sia a dir poco paradossale che un Presidente della Repubblica abbia sposato una idea in forza della quale taluni cittadini italiani sarebbero, rispetto ad altri, meno liberi, ovvero meno liberi di invocare la libertà e i diritti che la Costituzione garantisce a tutti. Tale considerazione ci permette di individuare l’ulteriore violazione dell’articolo 87 comma 1 (ricompresa tuttavia nella violazione dell’art. 54, di cui si è già fatta menzione), in quanto Sergio Mattarella è venuto decisamente meno al suo dovere di rappresentare l’unità nazionale. Alla luce di tutto ciò, si rafforza la prospettiva che egli abbia parlato non già nelle vesti di Capo dello Stato in esercizio di funzioni, bensì come privato cittadino. Ad ogni buon conto, se questa stimabile autorità giudiziaria dovesse essere di opinione differente rispetto alla nostra, richiediamo che essa definisca con precisione, con l’eventuale aiuto della Corte costituzionale, ove termina “l’esercizio delle funzioni” del Capo dello Stato e ove inizia l’ambito nel quale detta figura istituzionale può essere giudicata come privato cittadino. Noi querelanti, dal canto nostro, promuoviamo una interpretazione restrittiva che si limiti al dettato della Carta costituzionale, e ciò ci sembra la soluzione migliore affinché la figura del Presidente della Repubblica non rassomigli sempre più pericolosamente a quella di un re.
Oltre ai rilievi già presentati, si richiede al Procuratore di verificare se sussistano elementi per la configurazione di ogni altro reato perseguibile d’ufficio, cosicché l’atteggiamento discriminatorio tenuto da Sergio Mattarella sia sanzionabile secondo la Costituzione e le leggi di questo Stato”.
Fonte: strettoweb.com
03-08-2021
Un’analisi molto approfondita e chiara delle questioni giuridiche attinenti all’obbligo vaccinale e al green pass. Da ascoltare con grande attenzione.
31-08-2021
FATE GIRARE IMPORTANTISSIMO ‼️‼️‼️ DAPPERTUTTO A TUTTI.
Il Consiglio Direttivo del Movimento Ippocrate Italia ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini italiani il documento di richiesta di accesso alla Terapia Domiciliare per Covid al proprio medico curante oppure ad altro medico di fiducia. Lo potete scaricare al seguente link:
Tale decisione è stata presa in conseguenza all’incremento di casi di ospedalizzazioni dovuti, principalmente, alla totale assenza di terapie domiciliari. Sempre più aderenti ci riferiscono che il medico curante, in caso di sintomi Covid, prescrive soltanto tachipirina. Ricordiamo che questo film della sola tachipirina e poi dei ricoveri massicci lo abbiamo già visto in marzo e aprile, in particolare in alcune regioni del nord Italia.
Nei casi in cui, in marzo e aprile, veniva somministratta una adeguata terapia domiciliare, l’ospedalizzazione veniva evitata.
In caso di aggravamento ulteriore della situazione e dei decessi non esiteremo a ricorrere alle Procure della Repubblica contro le Amministrazioni Regionali che non avessero, nel frattempo, ritirato il divieto ai medici di famiglia di prescrizione di farmaci essenziali per il controllo della malattia all’insorgere dei primi sintomi a livello domiciliare.
Oltre, ovviamente, a citare in causa il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore della Sanità per il persistere di una presa di posizione incomprensibile che chiariranno direttamente all’Autorità Giudiziaria.
Per chiarimenti: info@ippocrateorg.org
22-08-2021
Presentiamo la diffida inviata dal sindacato dei carabinieri contro l’obbligo del green pass nelle mense.
Agosto-2021
Un’analisi semplice, chiara, sintetica e allo stesso tempo completa del perchè non può essere imposto alcun obbligo vaccinale, da parte di un esponente della Lega.
22-08-2021
Un’erronea omissione nella traduzione. Questo il motivo per cui l’ Unione europea è dovuta correre ai ripari per rettificare il regolamento 2021/953. Il testo, votato dal Parlamento UE il 14 giugno del 2021, disciplina il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19. Ad essere omessa dalla traduzione italiana pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un intero periodo. L’enunciato cancellato assume importanza fondamentale. La frase omessa modificherebbe infatti in modo sostanziale il senso complessivo del regolamento. Ripristinando il testo originale la norma evidenzierebbe chiaramente l’impossibilità di attuare eventuali discriminazioni non solo verso coloro che non hanno potuto vaccinarsi per motivi medici o per opportunità ma anche verso coloro che hanno scelto di non vaccinarsi. La corretta versione del regolamento UE cancellerebbe dunque ogni forma di discrezionalità tra vaccinati e non vaccinati, decretando l’impossibilità di attuazione del green pass.” Sulla Gazzetta ufficiale europea c’è stata un’omissione nella traduzione in italiano, noi abbiamo deliberato un testo mentre nella traduzione ufficiale pubblicata sulla Gazzetta il testo era diverso. Avevano omesso l’ultima frase in cui veniva riportato “o hanno scelto di non essere vaccinati”. Noi abbiamo votato quel testo proprio perché era c’era scritto “l’opportunità di essere vaccinati o hanno scelto di non essere vaccinati”. Il testo lasciava uno spazio di libertà e non discriminazione. Io vorrei fare un’ interrogazione alla commissione, scusatemi perché non andiamo a ricontrollare tutti i regolamenti, le risoluzioni e tutto quello che è stato pubblicato e tradotto se è conforme veramente. L’omissione è gravissima perché prima il testo diceva nero ed ora dice bianco. L’omissione cambia tutto. Sicuramente è qualcosa d’intollerabile!”
17-08-2021
Un aggiornamento sullo stato del reclamo per il ricorso collettivo contro l’obbligo vaccinale per i sanitari. Un breve e interessante video.
Agosto 2021
Pubblichiamo un fac simile di ricorso da presentare contro l’obbligo vaccinale. Ormai è chiaro che quegli infami pagati dalle multinazionali per far vaccinare tutta la popolazione, hanno compreso che il green pass non è sufficiente per obbligare chi ha piena conoscenza delle trame che stanno mettendo in atto al servizio della costruzione del nuovo ordine mondiale, satanista e contro la dignità umana, per cui cercano di arrivare quanto prima ad imporre l’obbligo vaccinale. Unica difesa è predisporre ricorsi ben documentati in modo che arrivino quanto prima sentenze di condanna dell’obbligo vaccinale. Bisogna augurarsi che i giudici, che hanno autonomia dal potere esecutivo proprio per costituire un contropotere dello stato in modo da offrire più garanzie di libertà ai cittadini, non si asservino anch’essi al regime totalitario attualmente vigente. Altrimenti al popolo non resterà che riprendersi i propri poteri in altro modo… (la sovranità appartiene al popolo e non a chi cerca di opprimerlo con una dittatura mascherata da finta democrazia), attraverso una nuova assemblea costituente e nuove elezioni.
09-08-2021
Una signora rimprovera una pattuglia della polizia che non sa controbattere sui dpcm emessi dal governo.
03-08-2021
Pubblichiamo un commento al regolamento Ue che vieta agli stati membri di discriminare tra persone vaccinate e persone che hanno scelto liberamente di non vaccinarsi. Di seguito il testo della rettifica al punto 36 del regolamento Ue 953, pubblicato in gazzetta ufficiale Ue il 5 luglio 2021. Per l’importanza di questa norma, ai fini dei ricorsi contro il green pass, abbiamo ritenuto opportuno risalire fino al documento originale.

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La UE rettifica in Gazzetta il Regolamento 2021/953 e conferma la libertà vaccinale, Tiboni (MIC): “Stop a discriminazioni per chi ha deciso di non vaccinarsi”
Scritto da Redazione ASICategoria: Politica NazionalePubblicato: 05 Luglio 2021
(ASI) “Sono ormai sempre più pressanti le azioni di censura messe in atto dal mainstream nei confronti di chi ha decido di non vaccinarsi. Tv, giornali, virologi e medici sono attori di un tam tam quotidiano, condito da pressioni a volte minacciose al fine di obbligare tutta la popolazione italiana alla vaccinazione.
Il 23 maggio scorso, il Generale Figliuolo dichiarava di coinvolgere la totalità dei medici e pediatri di famiglia, dei farmacisti e di tutti gli altri operatori sanitari nella campagna vaccinale per abbandonare gradualmente il modello dei grandi hub e passare alla vaccinazione casa per casa. Il prof. Bassetti in ordine alla ennesima variante, dichiarava: ‘Covid in autunno? In lockdown solo i non vaccinati’. Non per ultimo le recenti esternazioni della Ministra Gelmini: ‘Ancora in troppi senza vaccino. Vanno convinti andando a trovarli anche a casa’. Pur di vaccinare tutto e tutti si sono messe in campo le iniziative più scandalose.
In Calabria il generale Saverio Pirro, inviato dal generale Figliuolo per sostenere la campagna vaccinale, ha organizzato un “Vax day” al Palazzetto dello Sport dedicato ai giovani ricompresi nella fascia di età 12-18 anni, dove si è arrivati addirittura ad istituire una “Lotteria a premi” per coloro che si sottoporranno alla vaccinazione. L’Unione Europea ha rettificato in fretta e furia il Regolamento 2021/953 del 14 giugno 2021 (di cui alleghiamo il collegamento*) inerente il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE), al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. Nella prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al paragrafo 36 si leggeva: ‘È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate.” L’incostituzionalità dell’obbligo alla vaccinazione, in quanto trattati di un “farmaco a monitoraggio addizionale” i cui esiti si conosceranno solo dopo la somministrazione ha indotto la UE a rettificare in Gazzetta Ufficiale il documento 2021/953 con l’aggiunta: ‘È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che hanno scelto di non essere vaccinate’ (di cui alleghiamo il collegamento**).
Ricordiamo che i numerosi decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino hanno indotto l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ad aggiornare il foglio illustrativo del vaccino Covid AstraZeneca inserendo tra le avvertenze “Disturbi del sangue”. L’AIFA è stata costretta ad ammettere che il vaccino può provocare coagulazione nel sangue (fenomeno che porta alla tromboembolia) e che alcuni casi hanno avuto esito fatale, una forma elegante per rendere riduttivo e sminuire così il concetto di morte. Sta di fatto che i casi di gente sana che muore dopo il vaccino sono sempre più crescenti, nonostante l’inciso sia “nessuna correlazione”. È pertanto l’Unione Europea stessa a confermare con l’integrazione il Gazzetta Ufficiale che la libertà vaccinale è un diritto innegabile, in ordine al quale i Governi devono prenderne atto.” Lo dichiara in esclusiva con una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC), Mauro Tiboni.
Regolamento (UE) 2021 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.pdf
Clicca il link sottostante per vedere o scaricare in vari formati, la Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
Qui sotto la rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021Rettifica-del-regolamento-UE-2021-953-3Download
***ASI precisa: la pubblicazione di un articolo in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell’autore e/o di chi ci ha fornito il contenuto. Il nostro intento è di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento trattato, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d’interpretazione.
Ascolta anche il video seguente sottostante di FRANCESCO AMODEO
03-08-2021
Francesco Amodeo conferma l’illegalita’ del green pass per effetto del regolamento Ue del 24 giugno 2021 n. 953, che prevale sulle leggi nazionali. Qui troviamo il suo commento.
02-08-2021
Gianluigi Paragone illustra come il decreto sul green pass contenga una grave falla in quanto contrasta con quanto stabilito dal regolamento cee del 14 giugno 2021, che prevede la necessita’ che non vengano discriminate le persone vaccinate da quelle non vaccinate, anche quando la non vaccinazione sia avvenuta per pura scelta. Da notare che addirittura nella traduzione italiana quest’ultima possibilita’ era stata omessa: la malafede agisce a tutti i livelli e c’e’ ancora chi crede alle parole di chi mistifica tutto, anche la traduzione di un regolamento cee. Che schifo!
30-07-2021
RISCHI PENALI PER I MEDICI E I GENITORI CHE VACCINANO FIGLI MINORI.
Un aspetto che e’ probabilmente a conoscenza di pochissime persone sono i rischi penali in cui possono incorrere i genitori e i medici che fanno vaccinare figli minori. Come tutti sanno il vaccino e’ in fase ancora sperimentale e puo’ essere somministrato solo ad adulti che prestano consenso volontariamente. Nel caso dei minori pero’ la sperimentazione deve sottostare alle norme previste dal D.lgs. 211/2013, che prevede, tra l’altro, che il minore debba essere informato da un medico esperto (non dal genitore) dei rischi connessi alla sperimentazione, che il minore dia il proprio indispensabile assenso e che il minore tragga un qualche beneficio dalla sperimentazione. Siccome i minori non hanno praticamente conseguenze da covid 19 rispetto a chi è molto più in’ avanti con l’età, per loro non vi e’ alcun beneficio, ma anzi al contrario, per cui i requisiti previsti dal decreto, nel caso del vaccino covid, non sono mai rispettati. Presentare denunce penali nei confronti dei genitori e medici che vaccinano minori, trova pertanto pieno fondamento giuridico in base alla normativa esposta.
Riportiamo di seguito il testo del decreto.

Articolo 4.
Sperimentazione clinica sui minori
- In aggiunta a tutte le altre prescrizioni previste dal presente decreto, la
sperimentazione clinica sui minori può essere intrapresa soltanto se esistono le
seguenti condizioni:
a) sia stato ottenuto il consenso informato dei genitori o dell’altro genitore in
mancanza di uno di essi o del rappresentante legale nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia; il consenso deve comunque rispecchiare la volontà del
minore e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento senza che ciò
comprometta il proseguimento dell’assistenza necessaria;
b) il minore abbia ricevuto, da personale esperto nel trattare con minori,
informazioni commisurate alla sua capacità di comprensione sulla sperimentazione,
i rischi e i benefici;
c) lo sperimentatore o lo sperimentatore principale tenga in considerazione la
volontà esplicita del minore di rifiutare la partecipazione alla sperimentazione o di
ritirarsene in qualsiasi momento, se il minore stesso è capace di formarsi
un’opinione propria e di valutare le informazioni di cui alla lettera b);
d) il gruppo di pazienti tragga dalla sperimentazione clinica qualche beneficio
diretto e solo se la ricerca è essenziale per convalidare dati ottenuti in
sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare il loro consenso informato o
ottenuti con altri metodi di ricerca; inoltre, la ricerca deve riguardare direttamente
uno stato clinico di cui soffre il minore o essere di natura tale da poter essere
intrapresa solo su minori;
e) siano state seguite e linee guida scientifiche pertinenti, adottate dall’Agenzia
europea di valutazione dei medicinali (EMEA);
f) le sperimentazioni cliniche siano state concepite in modo da ridurre al minimo
il dolore, il disagio, la paura e ogni altro rischio prevedibile, in relazione alla
malattia e allo stadio di sviluppo del minore; la soglia del rischio ed il grado di
malessere devono essere definiti specificamente e continuamente monitorati;
g) il protocollo sia stato approvato da un comitato etico con competenza anche
pediatrica o che si sia preventivamente avvalso di una consulenza in merito alle
questioni cliniche, etiche e psicosociali in ambito pediatrico;
h) l’interesse del paziente prevalga sempre sugli interessi della scienza e della
società.
26-07-2021
Il tar di Bologna annulla i provvedimenti di sospensione per 4.000 sanitari che hanno presentato ricorso, in attesa del giudizio finale. La scienza non e’ in grado di distinguere la pericolosita’ di un vaccinato da quella di un non vaccinato, per cui nessuna penalizzazione puo’ essere data a chi non si vaccinacrispetto a chi si vaccina. Questo principio potra’ essere certamente fatto valere anche per le limitazioni previste dal green pass.
Ci scusiamo per la scarsa qualità audio non dipendente dalla nostra volontà.
26-07-2021
Molto interessante questo video in cui viene spiegato da un avvocato come si puo’ legittimamente disobbedire al green pass. In particolare viene annunciata la possibilita’ di un ricorso collettivo al costo di 70 euro iva compresa per tutti i gradi di giudizio.
26-07-2021
In questo splendido video dell’avvocato Mori vengono spiegate tutte le ragioni dell’incostituzionalita’ dell’obbligo vaccinale camuffato da green pass. In pochi minuti e con grande chiarezza vengono confutate le tesi di quei giuristi, anch’essi evidentemente asserviti al potere, che giustificano il green pass con riferimento a sentenze della corte costituzionale inapplicabili al caso specifico. Grandissimo avvocato, che merita tutto il nostro encomio.
26-07-2021
Nell’introduzione di questa rassegna stampa, Francesco Toscano mostra le chiare analogie tra il green pass e la dittatura fascista e nazista, ricordando anche quello che e’ stato il manifesto della razza. Continua poi nel commentare articoli del main stream che vergognosamente non riconoscono la legittimita’ delle rivendicazioni delle persone scese in piazza il 25 luglio.
20-07-2021
Una vera e propria divisione sociale tra vaccinati e non vaccinati: è questo lo scenario che l’Italia si trova a vivere in queste settimane. Con l’incremento delle vaccinazioni, infatti, si marca ancora di più quel confine tra le due “fazioni”: una contrapposizione che potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra civile ideologica se il Governo dovesse decidere di introdurre l’obbligo di presentare il green pass all’ingresso dei luoghi pubblici. Un’ipotesi assolutamente plausibile, che sembra vicina alla realtà: nei prossimi giorni, infatti, l’esecutivo potrebbe decidere di seguire il modello della Francia di Macron, anche se sono al vaglio diversi compromessi.https://www.youtube.com/embed/q6eEK5lJIzc?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.tuttocovid.com
18-07-2021
La sovversione dello stato di diritto avvenuta con i lock down in italia e nel mondo, viene ora certificata dalla corte costituzionale spagnola. E quella Italiana cosa fa, dorme?
12-07-2021
Sul treno, ma solo se muniti di green pass. E’ questa l’ultima ipotesi per tornare ai trasporti su ferrovia a capienza massima che si starebbe per realizzare su alcune linee di Trenitalia.
La stessa Trenitalia che starebbe lavorando per realizzare delle paratie separatorie tra i posti nelle cabine per contenere il rischio di contagio.
L’idea non è certo nelle grazie del senatore di Italexit Gianluigi Paragone, che ha annunciato in questa diretta sulle sue pagine social di aver mobilitato un team di legali perché “questa cosa rischia di essere fuori dalla Costituzione”.
Se ciò dovesse realizzarsi, soltanto col green pass si potrebbe accedere a questi treni a capienza massima, dunque con un tampone positivo (il che comporterebbe prezzi esorbitanti per un pendolare ordinario), o con il vaccino: in tal caso che ne sarebbe della libertà di scelta?
Ecco il commento del Senatore Gianluigi Paragone.
04-07-20
Sono moltissimi i medici, anche primari, che non vogliono sottostare all’obbligo vaccinale. Un avvocato ha deciso di assisterli e spiega come procedere contro le asl. Il medico si presenta per la vaccinazione assistito dal legale, chiede informazioni per poter prestare il consenso informato, in particolare chiede se la sostanza che vogliono inoculare serve per prevenire il contagio come previsto dalla normativa, non ricevendo risposta l’avvocato fa intervenire i carabinieri che verbalizzano l’impossibilita’ di adempiere alla normativa non per mancanza di volonta’ del medico. Tre ore e mezza presso l’hub vaccinale, precipitato nel caos! Se tutti facessero cosi’ altro che 500.000 vaccinazioni al giorno farebbero!!!
02-07-2021
UNA BELLISSIMA INIZIATIVA: COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DENOMINATA NORIMBERGA 2, COMPOSTA DA MAGISTRATI MEDICI,PSICOLOGI, ESPERTI VARI COL COMPITO DI SCOPRIRE LA VERITA’ SUL COVID E SU COME E’ STATO STRUMENTALIZZATO.
28-06- 2021
Un video di 12 minuti, con una conferenza stampa presso la camera dei deputati organizzata dall’onorevole Sara Cunial, per spiegare perche’ non e’ possibile imporre un obbligo vaccinale. Riassumendo, il motivo fondamentale e’ che i vaccini sono in fase di sperimentazione e nessuno essere umano puo’ essere obbligato a sottoporsi ad una sperimentazione. Il fatto che i vaccini siano sperimentali lo di deduce dal foglio illustrativo dei vaccini stessi dove si afferma che “non si conoscono gli effetti a medio-lungo termine”. Ora, tutti i medicinali hanno degli effetti collaterali, ma essi sono noti e vengono analiticamente elencati. Nel caso dei vaccini invece non e’ possibile elencarli perche, non sono proprio noti: qualunque effetto collaterale si puo’ potenzialmente verificare, anche una strage di massa non puo’ essere a priori esclusa, se, ad esempio, si rivelassero cancerogeni. Per questo i vaccini sono sperimentali e chi si sottopone al vaccino sceglie di svolgere lo stesso ruolo dei topi da laboratorio usati per la sperimentazione dei farmaci: ne piu’ ne meno. Ma sembra che alle persone piaccia essere declassati da esseri umani a topi.
17-06-2021
LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA, E’ ORMAI CHIARO CHE COSTITUISCE LO STRUMENTO PER IMPORRE UN NUOVO MODO “DITTATORIALE” DI GOVERNARE NON PIU’ BASATO SULLE LEGGI VIGENTI E SULLA COSTITUZIONE, BENSI’SU NORME CHE VIOLANO I DIRITTI DEI CITTADINI, CHE VENGONO FATTE VALERE IN NOME DI UNA FANTOMATICA PROTEZIONE DA UN VIRUS PER IL QUALE NON SI VOGLIONO OFFRIRE AI CITTADINILE CURE ESISTENTI PERFETTAMENTE FUNZIONALI A TALE SCOPO, MA SOLO UNA VACCINAZIONE DI MASSA E DIRETTA ANCHE AI BAMBINI CHE E’ RISCONTRATO CHE NULLA HANNO DA TEMERE DAL VIRUS.
PROROGA STATO D’EMERGENZA, PROF. SINAGRA: “COLPO DI STATO”

PROF. AUGUSTO SINAGRA: COLPO DI STATO – Il Signor Mario Draghi insieme con il suo socio Roberto Speranza e la Corte dei virologi da cabaret, ha deciso di prorogare lo stato di emergenza da fine luglio a fine dicembre 2021.
Ora è ancora più chiaro a tutti (esclusi complici, opportunisti e profittatori) che il virus Covid-19 altro non è che uno strumento di governo. Come lo era e lo è la Mafia indicata in tal modo in un celebre discorso alla Camera dei Deputati dall’On. Diego Caetani nel 1888.
Quel che accade è un’ulteriore conferma che la presente situazione era già programmata da molti anni prima. Basta leggere le deliranti cose scritte dai tanti partecipi al criminoso progetto, come Attalì, Kissinger ed altri di pari caratura criminale.
Nessuno è morto di Covid a seguito di cure domiciliari immediate. Le cure ci sono, lo ha dovuto riconoscere anche l’EMA ma qui in Italia, a differenza di ogni altro Stato membro o non membro dell’Unione europea, si continua con le mascherine, con i distanziamenti (per ancor più disgregare il tessuto sociale) e soprattutto con il criminale Protocollo terapeutico ministeriale della “Tachipirina e vigile attesa”.
Questa situazione è voluta per provocare terrore nella popolazione (e a ciò si presta la martellante e continua diffusione di notizie tanto false quanto terrificanti da parte di TV e organi di stampa complici del criminale progetto) e ancora peggio la sistematica omissione di notizie relative agli “eventi avversi” provocati dai “vaccini”.
Dopo l’estate si scoprirà che i casi di contagio sono aumentati e che la colpa è di coloro che hanno rifiutato sieri genici modificativi del DNA, fatti passare per vaccini. Non si dirà che il “vaccinato” può essere contagiato e può contagiare.
Non si possono toccare i laidi profitti delle Case farmaceutiche. Ora si dà addosso ad AstraZeneca e poi sarà lo stesso per Jhonson e Jhonson. Il tutto a beneficio del c.d. vaccino Pfizer-Biontech, che è il più pericoloso e dannoso di tutti.
Non bastano i morti a causa di vaccino, non basta che vi siano valide terapie domiciliari, non basta il danno irreparabile già fatto alla Nazione. Ai responsabili del criminale progetto mondialista occorre di più: lo sfoltimento della popolazione (e questo si vedrà ancora meglio più avanti) e la conseguente giustificazione dell’invasione di clandestini senza identità e in molti casi affetti da Covid.
Che l’Istat segnali che nei passati mesi sia aumentato di un milione il numero di cittadini italiani in stato di povertà assoluta o che la disoccupazione soprattutto giovanile salga in modo vertiginoso, non interessa una beata minchia all’attuale governo, degno continuatore dei governi del Conte Tacchia.
Il figlio di Bernardo Mattarella dinanzi a tali problemi fa come gli orsi polari: va in letargo.
COLPO DI STATO
Non tutti si rendono conto che è in attuazione quel che tecnicamente si chiama “colpo di Stato”.
Ad un colpo di Stato è legittimo reagire anche con metodi straordinari perché in discussione c’è la democrazia e i diritti e le libertà individuali; cioè le libertà di tutti.
L’evento rivoluzionario non è illegittimo in sé poiché esso ricava la sua legittimazione dal suo esito.
Chi vuole rimanere inerte lo rimanga. Chi vuole reagire in nome della Costituzione, metta da parte ogni suo interesse personale e consegni il suo nome alla Storia.
Quella storia che spesso è beffarda: dovevano essere gli attuali “governanti” a temere un più che giustificato “colpo di Stato” sotto forma di una sacrosanta reazione popolare, mentre invece sono stati loro a farlo in danno del Popolo sovrano.
Tocca a noi la prossima “mossa”. Conosceranno l’ira dei giusti.
AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO
FABIO DURANTI, PARTENDO DAL CONCETTO DI DEMOCRAZIA, SI DOMANDA CHI CI STA REALMENTE GOVERNANDO E MOSTRA GLI INTRECCI FRA CASE FARMACEUTICHE E CHI DOVREBBE CONTROLLARLE, IN PARTICOLARE L’EMA
24-05-2021
ASCOLTATE COSA DICE L’AVVOCATO POLACCO
14-05-2021
14-05-2021
Il 14 maggio 2021 il garante della privacy ha emesso le proprie indicazioni per il trattamento dei dati personali relativi alle vaccinazioni. Il datore di lavoro NON DEVE ESSERE A CONOSCENZA di quali sono i lavoratori che si sono vaccinati, ma solo il medico competente. Questo e’ molto importante perche’ in questo modo il datore di lavoro non potra’ ricattare i lavoratori costringendoli a vaccinarsi (cosa che gia’ molti datori di lavoro stanno cercando di fare).
Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy. Disponibile anche il documento sul ruolo del medico competente
Il Garante per la privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.
La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.
Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, da oggi disponibile sul sito dell’Autorità.
Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.
Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.
10-05-2021
La signora Valentina di Fusco presenta tutta la documentazione da lei raccolta e usata per varie denunce tra le quali quella verso il governo. I documenti mostrano come si sapesse del virus gia’ ad ottobre 2019. Da ascoltare e vedere se si vuole scoprire finalmente la verità fino in fondo, di come ci stanno mentendo a tutt’oggi e di come fosse già stato scritto tutto in precedenza come in un copione da teatro.
Cliccare sul link sottostante .
https://www.facebook.com/1621009009/posts/10223362633446994/?sfnsn=scwspwa
06-05-2021
Un magistrato denuncia il governo italiano al tribunale penale internazionale dell’AIA
26-04-2021
Edoardo Polacco – Il popolo italiano reagisce
18-04-2021
Un po’ di ripasso della costituzione italiana per chi si fosse dimenticato alcuni diritti rubati al popolo in tempo di covid19, o per chi glieli avesse fatti dimenticare…
Aprile-2021
Una commerciante che non ha mai chiuso da ottobre 2020 e spiega quali articoli della costituzione ha utilizzato per rigettare le multe che le sono state fatte. Davvero coraggiosa!
17-04-2021
La dottoressa Barbara Balanzoni contesta il decreto sull’obbligatorieta’ dei vaccini definendolo cone un “ordine criminale” al pari degli ordini che venivano dati ai capi nazisti. Giuridicamente e’ palese la violazione dei principi fondamentali della costituzione (quelli che neanche il parlamento puo’ modificare), oltre alle leggi sovranazionali e viene messa in evidenza anche la violazione della privacy in relazione ai dati sensibili del personale sanitario.
31-03-2021
l’avv.to polacco spiega (dal min. 7.30 del video) l’abominio della bozza di decreto legge con cui si vuole rendere obbligatorio il vaccino per il comparto sanitario, con previsione addirittura dello stop alla retribuzione fino al 31.12 2021 per chi non intende vaccinarsi. Una norma che vuole criminalizzare chi non si vuole vaccinare, degna della dittatura nazista. La costituzione e lo statuto dei lavoratori calpestati come se non esistessero e quindi come se non fossimo in democrazia. Ma ci siamo ancora?
23-03-2021
Una sentenza che lede i diritti delle persone senza motivo dato che la vaccinazione e’ a tutela di chi si vaccina e non degli altri. Infatti i vaccinati possono ugualmente essere contagiosi. Legislatore e giudici vanno nella direzione di ledere i diritti costituzionali delle persone senza alcuna valida motivazione scientifica
La sentenza: ferie forzate legittime per chi rifiuta il vaccino
Due infermieri e otto operatori sociosanitari sono stati sospesi dal loro posto di lavoro perchè hanno rifiutato di vaccinarsi. E la sentenza del giudice dà ragione alle Rsa

Agli operatori sanitari delle Rsa non è concesso rifiutare il vaccino, pena la sospensione dal lavoro. Questa è la sentenza emessa dal giudice di Belluno.
Il caso
Due infermieri e otto operatori sociosanitari no vax, dipendenti di due case di riposo del territorio (la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l. e la Sedico Servizi), hanno rifiutato, lo scorso febbraio, di farsi somministrare la prima dose del vaccino Pfizer. La reazione delle direzioni delle Rsa, dopo il loro netto rifiuto alla vaccinazione, è stata, prima, mettere i dieci dipendenti in ferie forzate e poi sottoporli alla visita del medico del lavoro. “Inidonei al servizio” è la definizione che è stata data agli operatori sanitari. La conseguenza è stata il permettere ai vertici delle case di riposo di allontanare dal luogo i dieci lavoratori per “impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista”.
Il ricorso
Immediato è stato il ricorso in tribunale da parte degli operatori no vax, i quali speravano di poter essere reintegrati nel posto di lavoro. La loro difesa ha invocato la libertà di scelta stabilita nell’articolo 32 della Costituzione in cui è scritto che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La risposta dell’avvocato Innocenzo Megali, colui che, insieme a Silvia Masiero, ha assistito legalmente le Rsa è stata: “Nessuno mette in dubbio la libertà di scelta vaccinale ma in questo caso prevale l’obbligo del datore di lavoro di mettere in sicurezza i suoi dipendenti e le parti terze, cioè gli ospiti delle case di riposo”.
La sentenza
Il tribunale ha considerato “insussistenti” i motivi che hanno spinto gli operatori no vax e per questo sospesi, non licenziati. Ciò significa che qualora cessasse la pandemia o decidessero di vaccinarsi saranno immediatamente reintegrati nel posto di lavoro. Il giudice ha sancito: “È ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino, quali il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui”. Motivo per cui è stata considerata pericolosa la persistenza nella casa di riposo dei 10 operatori no vax.
23-03-2021
L’avv.to Daniele Trabucco commenta la sentenza del giudice di Belluno che si e’ espressa favorevolmente alla sospensione dei lavoratori che non avevano acconsentito all’invito del datore di lavoro di farsi vaccinare
05-03-2021
L’avvocato Polacco illustra la sentenza del tar del lazio che ha annullato la nota Aifa del 9 dicembre 2020, definita dai medici che hanno fatto ricorso come “criminale”
19-01-2021
In questa intervista l’avvocato spiega che il vaccino sul covid e’ un vaccino sperimentale e quindi chi lo dovesse rendere obbligatorio finirebbe sotto il tribunale penale internazionale per divieto di sperimentazione sull’uomo senza consenso.
Covid, avvocato: “Chi impone il vaccino finisce dritto davanti al Tribunale penale internazionale”
Francesco Scifo
Vorrei che fosse chiaro un punto.
Il vaccino Covid è sperimentale quindi, checché ne dica Conte o i suoi amici, se uno Stato prevede obbligo vaccinale sperimentale, chi lo decide o favoreggia finisce, dritto dritto, davanti al Tribunale penale internazionale per violazione del divieto di sperimentazione su uomo senza consenso. Semplicemente. E non lo salva certo una leggina che accorcia i tempi ordinari. Invito tutti i lettori di questa pagina a leggere subito: La tutela dei soggetti sottoposti a
sperimentazione. Dai principi agli
strumenti specifici. Ne avremo tutti bisogno.
di Antonio Amorosi – Qualcuno, tra i politici e gli esperti virologi, ha già proposto di rendere i vaccini obbligatori per accedere ai servizi, iniziando da alcune categorie. Prima o poi potrà esserci l’obbligo di vaccinarsi contro la Sars-Cov-2? Ne abbiamo parlato con l’avvocato cagliaritano Francesco Scifo, esperto di diritto europeo, di diritti umani e patrocinante in Cassazione. Così Affari Italiani.
“Lei ha twittato di recente ‘Il vaccino è sperimentale, quindi, chi ne favorisce l’obbligo di assunzione, finisce dritto davanti al Tribunale penale internazionale per violazione del divieto di sperimentazione sull’uomo’. Può spiegarci cosa intende?”. Ci troviamo di fronte inequivocabilmente a una gamma di nuovi vaccini. È una sperimentazione diversa dai tipi vaccini precedenti, tradizionali per i quali si è previsto l’obbligo in alcuni casi, ed è una sperimentazione che non ha avuto modo di vedere gli effetti sul breve, nel medio e nel lungo periodo, a prescindere dal fatto che poi burocraticamente si possa dire che l’Agenzia europea del farmaco oppure l’Aifa abbia approvato il vaccino sperimentale. No, il vaccino rimane sempre sperimentale a prescindere dal fatto che venga approvato da un organo governativo, da un medico-scienziato o da un burocrate. Questo perché la sperimentazione dipende dalla quantità di tempo che quel vaccino viene provato.
E quindi? “Abbiamo una serie di convenzioni internazionali che partono dal processo di Norimberga che in una parte riguardava i medici nazisti che avevano operato nei campi di concentramento. Devo ricordare che anche in quell’occasione si effettuarono varie sperimentazioni tra cui anche vaccinali, per cui da allora fu elaborato il principio fondamentale che è quello del consenso informato. La sperimentazione sull’uomo si può fare ma necessita di quello che si chiama consenso informato”.
“Cioè il soggetto che vuole fare il vaccino deve essere d’accordo, non lo si può obbligare, e deve essere informato su quali possono essere le conseguenze, giusto?”. “Sì, serve essere d’accordo e questo consenso deve essere anche informato”.
“Cioè deve essere consapevole delle conseguenze possibili?”. “Esattamente. Per questo vaccino abbiamo solo i risultati a brevissimo tempo. Quindi anche chi viene sottoposto al vaccino attuale, non conoscendone anche le conseguenze a breve termine, non può neanche prestare il consenso informato. È una sperimentazione sull’uomo senza consenso informato. Questo va già a violare nell’ordine i principi di Norimberga, la dichiarazione di Helsinki che è la base di tutti i comportamenti medici in tutto il mondo, la dichiarazione dell’Unesco che anch’essa prevede un consenso informato senza parlare di altri trattati e da ultimo non va dimenticato il regolamento europeo che disciplina la sperimentazione sull’uomo e anch’esso tra i suoi cardini, per quanto riguarda le sperimentazione sull’uomo, ha il consenso informato”.
“Cosa si può dire a coloro, decisori pubblici, politici ed esperti, che vogliono rendere obbligatorio il vaccino contro il Sars-Cov-2?”. “Che fanno istigazione a violare le leggi e a violare i trattati firmati dall’Italia. Certo, se si basano sul principio della forza allora sarà difficile scardinare questo tipo di azione, come lo era per i criminali nazisti. Ma nel momento in cui questa cosa finirà verranno tutti processati e condannati”.
“Perché trattasi sempre di sperimentazione sull’uomo e quindi non la si può rendere obbligatoria? “Si, proprio così”.
“Ci sono categorie di persone, mi vengono in mente quelle che lavorano nell’esercito, i medici, gli operatori sanitari, le forze di polizia, dove l’elemento del servizio pubblico e del rapporto gerarchico hanno una forza preponderante. Per queste categorie vale lo stesso principale che indicava lei o per loro ci sono eccezioni?” “Va ricordato che un ordine manifestamente illegittimo non elimina la responsabilità dell’esecutore. Nel caso specifico se la persona si vuole sottoporre alla sperimentazione può farlo”.
“Certo… ma se vuole rifiutare?” “Può altrettanto legittimamente rifiutarsi e se viene sanzionato, demansionato o licenziato può andare davanti ai giudici del lavoro e fare valere i propri diritti”.
“Si è parlato di obbligo del vaccino per utilizzare i mezzi pubblici o i servizi pubblici”. “Queste norme eventuali verranno impugnate e portate davanti alla giustizia”.
“Quanti legali, secondo lei, sono disposti a dare battaglia in questa direzione?” “Nel nostro network ne siamo già alcune migliaia come ‘Giuristi per la legalità’, ‘1000 avvocati per la Costituzione’ e una rete giuridica internazionale dove ci sono avvocati in tutto il mondo, collaboriamo con avvocati americani, tedeschi, francesi. Su questo principio faremo, come stiamo facendo, denunce in tutta Europa. In Italia le stiamo facendo sugli altri fronti relativi ai Dpcm”.
E c’è la possibilità di un patrocinio legale gratuito? “Difenderemo tutti gratis”.
18-01-2021
La violazione del “coprifuoco” è lecita. La bozza di ricorso contro le sanzioni.
Il cd. “coprifuoco” dalle 22 alle 5 del mattino è uno dei provvedimenti più odiosi della vergognosa legislazione di emergenza di questo Governo, nonché probabilmente quello, che più di tutti, viola in maniera macroscopica la nostra Costituzione.
Come sappiamo la libertà personale è inviolabile se non in forza ad una legge a cui deve accompagnarsi un ordine motivato dell’autorità giudiziaria (art. 13 Cost). Imporci la detenzione domiciliare o comunque un obbligo di permanenza domiciliare è dunque un gravissimo illecito, che anzi dovrebbe, come ho già detto, portare all’apertura di un fascicolo penale a carico del governo anche ex art. 605 c.p.
Per questo vi metto a disposizione, in modo che possiate difendervi da soli, una bozza di ricorso valido per contestare le sanzioni emesse per violazione del coprifuoco. Il ricorso va inviato alla Prefettura con competente a seconda della zona dove siete stati sanzionati entro 30 giorni a mezzo raccomandata a/r.
Ecco il fac simile:
ILL.MA PREFETTURA DI
RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO D.L. 25 MARZO 2020 N. 19
* * *
Promosso dal Sig, nato a , il e residente in
Premesso che
1) in data l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui al DPCM 14 gennaio 2021;
2) Specificatamente la violazione contestata è quella di trovarsi fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;
3) La norma di cui al DPCM è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a quella che normalmente viene comminata quale pena per un illecito;
4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato dell’autorità giudiziaria;
5) Nel caso di specie dunque il DPCM con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto palesemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., il DPCM 3.12.2020 stesso dovrebbe essere oggetto dell’attenzione della Magistratura con apertura di un procedimento penale proprio nei confronti dei membri del Governo;
6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;
Tutto ciò premesso il sottoscritto
CHIEDE
l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente)
IN VIA ISTRUTTORIA
Non si richiede audizione personale della ricorrente.
Si producono i seguenti documenti:
- copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)
Con osservanza.
Data..
Nome e firma.
18-01-2021
L’avv.to polacco illustra l’ultimo dpcm evidenziando come non sia sempre obigatorio indossare la mascherina all’aperto e sia possibile spostarci anche per farci raggiungere un’abitazione che non costituisca residenza o domicilio
06-01-2021
Per chi fosse ancora convinto che con il vaccino finirà tutto (Ve lo potete solo sognare) e ricordo agli smemorati (troppi) che questa storia doveva durare qualche mese e ricordo ancora le persone che applaudivano al balcone con tanto di striscioni (andrà tutto bene, ma dove sono finite queste persone?) e infatti sta andando tutto bene no?! Beh guardate questo video così per stare in allenamento e buon divertimento e a ognuno la propria conclusione.
28-12-2020
L’avvocato Polacco ci spiega chiaramente cosa prevede la legge a riguardo sul vaccino covid 19 (Pfizer) che vogliono rendere obbligatorio a tutti i costi.
https://youtube.com/watch?v=0YypuOOSO3o%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A
DICEMBRE 2020
LE PAROLE PESANTISSIME DEL MAGISTRATO ANGELO GIORGIANNI
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